Sono stati resi noti dall’ARAN i risultati
relativi alla attività di monitoraggio della contrattazione integrativa nelle
pubbliche amministrazioni,evidenziati nel rapporto redatto ai sensi
dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 . Tale rapporto è il primo
disposto, dopo la radicale riforma del sistema delle relazioni sindacali entrata
in vigore dopo il d.lgs.n.150/2009 ed anche uno dei primi, che fissa
l’attenzione sulle materie oggetto dei singoli contratti, valutate in diretta
relazione con quanto indicato nella legge e nei contratti nazionali. Peculiare
la circostanza,evidenziata nel rapporto di una contrattazione quasi del tutto
orientata su contenuti strettamente economici e , principalmente, sulla
ripartizione dei fondi per le risorse decentrate e sui criteri di incentivazione
economica del personale. Riguardo a quest’ultimo tema, oggetto di particolare
attenzione nell’ambito del d.lgs. n. 150/2009, non sono stati registrati molti
casi di definizione dei sistemi di incentivazione economica, in termini
innovativi e di maggiore coerenza con il nuovo quadro legale, prevalendo
piuttosto una contrattazione minimale di “mantenimento”, tesa semplicemente alla
ridefinizione annuale delle risorse, nell’ambito dei tetti di spesa previsti dal
D.L. n. 78/2010. La contrattazione a carattere normativo, salvo pochi casi,
rappresenta dunque piuttosto un’eccezione. Nei pochi casi rilevati, il rapporto
evidenzia inoltre, una tendenziale invasione di ambiti oggi sottratti alla
contrattazione, a seguito della ridefinizione del perimetro di quest’ultima
disposta dal d. lgs. n. 150/2009. Con particolare riferimento poi, ai risultati
relativi al comparto degli enti pubblici di ricerca, il
monitoraggio dell’ARAN si è basato su 25 enti di ricerca di varie dimensioni, in
relazione al quale risultano pervenuti contratti da cinque enti, tutti di
rilievo, sia per dimensioni, che per competenze istituzionali. I contratti
integrativi pervenuti sono 14, tutti annuali” economici” e relativi ad accordi
stipulati negli anni 2010 e 2011. In questo comparto, appare particolarmente
evidente il fenomeno delle amministrazioni che hanno inviato due o più contratti
nel corso dell’anno.
Quanto alle materie,secondo il rapporto l’attenzione delle parti negoziali è risultata concentrata su otto istituti. Tra questi, la disciplina relativa ai criteri di incentivazione del personale è presente nella metà dei contratti inviati all’ARAN; i criteri di ripartizione del fondo, risultano invece trattati in quattro contratti su 14. Per queste materie, si conferma la tendenza generale rilevata un po’ per tutti i comparti, di una contrattazione concentrata essenzialmente su riparto fondi e incentivazione del personale, conseguenza, del resto, della presenza esclusiva di contratti annuali-economici. E’ solo invece residuale la negoziazione delle parti su altre materie: in due casi, i criteri per i passaggi fra livelli per ricercatori e tecnologi, in un caso, materie quali i criteri del disagio, l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, le pari opportunità, i criteri per le progressioni economiche. Il rapporto evidenzia altresì con un grafico di sintesi le problematiche in merito alle materie trattabili ( evidenziate espressamente con la lett.”B”; con tale accezione gli estensori del rapporto hanno inteso indicare le materie previste come trattabili dal contratto nazionale, ma la cui trattabilità dovrebbe essere venuta meno a seguito di norme di legge sopravvenute (d.lgs.n. 150/2009; d.lgs. n. 141/2011; L.n.135/2012). La individuazione di queste ultime è avvenuta su base interpretativa,in considerazione degli orientamenti emanati dalle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 del Dipartimento della funzione pubblica, nonché dalla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello stato d'intesa con il Dipartimento funzione pubblica). A tal riguardo dal rapporto emergono talune criticità, riscontrate in riferimento a tre casi di materie non più trattabili per effetto della disciplina di legge sopravvenuta.
Avvocato Maurizio Danza